IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione, condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Cinieri Pasquale, nato a Gioia del Colle (Ba) il 2 maggio 1968, libero sospeso, ha emesso la seguente ordinanza. Svolgimento del procedimento Con ordinanza in data 24 giugno 2002, il Tribunale di sorveglianza di Bari concedeva a Cinieri Pasquale, in epigrafe generalizzato, la misura alternativa dell'affidamento in prova ai S.S. in relazione alla condanna di cui alla sentenza in data 7 dicembre 1998 del Tribunale di Bari, misura che veniva successivamente revocata dallo stesso collegio con ordinanza in data 12 giugno 2003, per fatto colpevole, con efficacia retroattiva. A seguito della disposta revoca, il Cinieri ha ripreso a scontare la pena originariamente inflitta e ad oggi, a seguito di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di revoca in pendenza del ricorso per Cassazione, e' in stato di liberta', e con istanza in data 18 maggio 2004, ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003. Motivi della decisione Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimita' costituzionale. L'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, siano state ammesse alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiche' non e' affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi - e si trovino - in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata ex n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [e' il caso del Cinieri che, ammesso con ordinanza in data 24 giugno 2002 del Tribunale di sorveglianza di Bari alla misura dell'affidamento in prova ai S.S. poi revocata con ordinanza dello stesso Tribunale in data 12 giugno 2003, il 18 maggio 2004 ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva]. Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima» (in effetti il Cinieri, per effetto della sospensione provvisoria della misura disposta ai sensi dell'art. 51-ter legge n. 354/1975 il 22 agosto 2003 data di entrata in vigore della legge - era «in stato di detenzione»), poiche' esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera d) di tale ultimo articolo ore vede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualita' di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrare anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca. Una diversa interpretazione della norma - fondata sul dato meramente letterale - appare in contrasto con la Costituzione, perche' ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza. Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, e' escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque piu' meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio de quo). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se e' vero, infatti, che tale principio e' pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, e' anche vero, pero', che nel caso in esame la condizione di' condannato cui sia stata revocata una misura alternativa e' si' diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente deteriore rispetto al secondo, potrebbe pero' ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semiliberta' comportano limitazioni della liberta' personale senz'altro piu' gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione e' «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalita' rieducativa della pena sancito dall'art. 27, comma terzo della Costituzione]. Ne consegue che il mancato inserimento tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 58-quater della legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47 comma 11, 47-ter comma 6 e 51 comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della liberta' personale, come la detenzione domiciliare e la semiliberta), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro piu' favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro piu' favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semiliberta)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalita' rieducativa della pena [la legge de qua, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioe' ad un soggetto rivelatosi per facta concludentia poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come piu' meritevole]. Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 3 lett. d) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano ubito la revoca, per fatto colpevole (e cioe' ai sensi dell'art. 51-ter della legge n. 354/1975), di una misura alternativa. Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimita' costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiche' dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.